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CEI 2008 - Antico Testamento - Pentateuco - Deuteronomio - 19

Deuteronomio

19 Quando il Signore, tuo Dio, avrà distrutto le nazioni delle quali egli ti dà la terra e tu prenderai il loro posto e abiterai nelle loro città e nelle loro case,
19,1-14 Le città di rifugio
Per l’omicida involontario era concesso il diritto d’asilo in alcune città. Se ne è già parlato in 4,41-43; vedi anche Es 21,12-13; Nm 35,9-34.
2ti sceglierai tre città, nella terra della quale il Signore, tuo Dio, ti dà il possesso.
3Preparerai strade e dividerai in tre parti l'area della terra che il Signore, tuo Dio, ti dà in eredità, perché ogni omicida si possa rifugiare in quella città.
4Ecco in qual caso l'omicida che vi si rifugerà avrà salva la vita: chiunque avrà ucciso il suo prossimo involontariamente, senza che l'abbia odiato prima -
5come quando uno va al bosco con il suo compagno a tagliare la legna e, mentre la mano afferra la scure per abbattere l'albero, il ferro gli sfugge dal manico e colpisce il compagno così che ne muoia -, quello si rifugerà in una di queste città e avrà salva la vita;
6altrimenti il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, potrebbe inseguire l'omicida e, qualora il cammino sia lungo, potrebbe raggiungerlo e colpirlo a morte, mentre egli non era reo di morte, perché prima non aveva odiato il compagno.
7Ti do dunque quest'ordine: "Scegliti tre città".
8Se il Signore, tuo Dio, allargherà i tuoi confini, come ha giurato ai tuoi padri, e ti darà tutta la terra che ha promesso di dare ai tuoi padri,
9se osserverai tutti questi comandi che oggi ti do, amando il Signore, tuo Dio, e camminando sempre secondo le sue vie, allora aggiungerai tre altre città alle prime tre,
10perché non si sparga sangue innocente nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà in eredità e tu non ti renda colpevole del sangue versato.
11Ma se un uomo odia il suo prossimo, gli tende insidie, l'assale, lo percuote in modo da farlo morire e poi si rifugia in una di quelle città,
12gli anziani della sua città lo manderanno a prendere di là e lo consegneranno nelle mani del vendicatore del sangue, perché sia messo a morte.
13L'occhio tuo non lo compianga; così estirperai da Israele lo spargimento del sangue innocente e sarai felice.
14Non sposterai i confini del tuo vicino, posti dai tuoi antenati, nell'eredità che ti sarà toccata nella terra che il Signore, tuo Dio, ti dà in possesso.
Un solo testimone non avrà valore contro alcuno, per qualsiasi colpa e per qualsiasi peccato; qualunque peccato uno abbia commesso, il fatto dovrà essere stabilito sulla parola di due o di tre testimoni.
19,15-20 I testimoni
L’autenticità di una testimonianza deve essere avvalorata dalla presenza di almeno due testimoni. Tale criterio sarà normativo anche per la comunità cristiana delle origini (Mt 18,16; 2Cor 13,1; 1Tm 5,19).
16Qualora un testimone ingiusto si alzi contro qualcuno per accusarlo di ribellione,
17i due uomini fra i quali ha luogo la causa compariranno davanti al Signore, davanti ai sacerdoti e ai giudici in carica in quei giorni.
18I giudici indagheranno con diligenza e, se quel testimone risulta falso perché ha deposto il falso contro il suo fratello,
19farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello. Così estirperai il male in mezzo a te.
20Gli altri verranno a saperlo e ne avranno paura e non commetteranno più in mezzo a te una tale azione malvagia.
Il tuo occhio non avrà compassione: vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede.


19,21 Legge del taglione
La legge intende circoscrivere la vendetta privata, che ha dunque dei precisi limiti (vedi Es 21,23-25 e nota relativa).

Note al testo

19,1-14 Le città di rifugio
Per l’omicida involontario era concesso il diritto d’asilo in alcune città. Se ne è già parlato in 4,41-43; vedi anche Es 21,12-13; Nm 35,9-34.
19,15-20 I testimoni
L’autenticità di una testimonianza deve essere avvalorata dalla presenza di almeno due testimoni. Tale criterio sarà normativo anche per la comunità cristiana delle origini (Mt 18,16; 2Cor 13,1; 1Tm 5,19).
19,21 Legge del taglione
La legge intende circoscrivere la vendetta privata, che ha dunque dei precisi limiti (vedi Es 21,23-25 e nota relativa).